Art. 3.

      1. I decreti legislativi emanati in attuazione della delega di cui all'articolo 1, concernenti la modifica alle disposizioni del codice civile, del codice di procedura civile e delle altre leggi speciali in relazione all'oggetto della professione di procuratore ufficiale giudiziario, devono uniformarsi ai seguenti princìpi e criteri direttivi:

          a) prevedere che il creditore, nelle ipotesi in cui può avvalersi del procedimento d'ingiunzione di cui agli articoli 633 e seguenti del codice di procedura civile, ha facoltà di richiedere la notificazione dell'atto di precetto e che si formi il titolo esecutivo nel caso in cui il debitore, su specifica richiesta del procuratore ufficiale giudiziario, riconosca, anche in parte, il debito; applicare, eventualmente, la disposizione di cui alla presente lettera ad altre ipotesi analoghe;

          b) prevedere che, anche dopo la chiusura del verbale di pignoramento, è data facoltà al debitore di adempiere totalmente l'obbligazione versando le somme dovute al procuratore ufficiale giudiziario, che ne rilascia quietanza, con effetti estintivi della procedura;

          c) prevedere l'esecutività a tutti gli effetti della conciliazione intervenuta tra le parti del processo esecutivo, la cui autenticità è accertata dal procuratore ufficiale giudiziario;

          d) introdurre modifiche alla disciplina del processo civile di esecuzione in conformità ai princìpi e criteri direttivi di cui alle lettere a), b) e c), affidando alla competenza del procuratore ufficiale giudiziario il ricevimento della dichiarazione del terzo di cui all'articolo 547 del codice di procedura civile, nonché, per delega del giudice, la vendita dei beni mobili pignorati, la redazione del progetto di distribuzione della somma ricavata e il pagamento agli aventi diritto;

 

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          e) stabilire la competenza esclusiva dell'ufficiale giudiziario in tutte le ipotesi in cui la legislazione vigente in materia contempla, alternativamente, la competenza dell'ufficiale giudiziario o del notaio;

          f) provvedere a tutte le altre modifiche necessarie in relazione all'oggetto della professione di procuratore ufficiale giudiziario.